Nuova IMU 2020: ecco cosa cambia. Probabile proroga della scadenza

IMU 2020 completamente modificata, eliminata la TASI. Probabile rinvio della scadenza del 16 giugno nel Decreto Aprile

Non trova pace l'IMU, che dopo modifiche continue e complicazioni,è stata riscritta dalla Legge di bilancio 2020. Prima di entrare nel merito, però, si deve tener conto che probabilmente ci saranno modifiche nel cd. Decreto Aprile, l'ulteriore decreto a cui il Governo sta lavorando per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus. Una delle misure allo studio consiste nella moratoria dei pagamenti dell'IMU del 16 giugno, con l'eliminazione delle sanzioni per coloro che verseranno entro il 16 luglio, ma usare il condizionale è d'obbligo. 

In attesa di vedere le misure definitive contenute nel decreto aprile in merito all'IMU, vediamo cosa ha previsto la Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) che ha praticamente riscritto la disciplina della IUC eliminando la TASI e facendola confluire, a parità di getttito, nell'IMU.

Si ricorda che in generale, il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Per quanto riguarda il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie Al, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso). Attenzione va prestata al fatto che è stato introdotto l'obbligo di pagamento per il 2020 anche per gli immobili destinati dal costruttore alla vendita

In generale sono confermate le vari disposizioni vigenti, compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e le basi imponibili di IMU-TASI grazie al richiamo ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta secondo le condizioni previste. Parimenti, sono disciplinati i casi di esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. 

Per quanto riguarda l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1%).

*esenti dal 2022



Attenzione va però prestato al fatto che il carico fiscale sugli immobili non dipende però dall'applicazione dell'aliquota di base ma dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni. In tal senso si prevede una completa manovrabilità al  ribasso con la facoltà per i comuni di azzerare l'aliquota e una manovrabilità al rialzo identica a quella vigente. 


Tra le altre principali modifiche segnaliamo:
la riduzione dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
l'aumento dal 2020 della deducibilità dell'imposta dal reddito d'impresa, che sarà interamente deducibile dal 2022,
la cancellazione dell'esenzione per i pensionati all'estero.


Fonte: Fisco e Tasse


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