Nuova IMU 2020: ecco cosa cambia. Probabile proroga della scadenza
IMU 2020 completamente modificata,
eliminata la TASI. Probabile rinvio della scadenza del 16 giugno nel Decreto
Aprile
Non trova pace l'IMU, che dopo modifiche continue e complicazioni,è
stata riscritta dalla Legge di bilancio 2020. Prima di entrare nel merito,
però, si deve tener conto che probabilmente ci saranno modifiche nel cd.
Decreto Aprile, l'ulteriore decreto a cui il Governo sta lavorando per
fronteggiare l'emergenza da Coronavirus. Una delle misure allo studio consiste
nella moratoria dei pagamenti dell'IMU del 16 giugno, con l'eliminazione delle
sanzioni per coloro che verseranno entro il 16 luglio, ma usare il condizionale
è d'obbligo.
In attesa di vedere le misure definitive contenute nel
decreto aprile in merito all'IMU, vediamo cosa ha previsto la Legge di bilancio
2020 (L. 160/2019) che ha praticamente riscritto la disciplina della IUC
eliminando la TASI e facendola confluire, a parità di getttito, nell'IMU.
Si ricorda che in generale, il presupposto d'imposta
è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e
terreni agricoli. Per quanto riguarda il possesso
dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto
d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata
nelle categorie Al, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso).
Attenzione va prestata al fatto che è stato introdotto l'obbligo di pagamento
per il 2020 anche per gli immobili destinati dal costruttore alla vendita
In generale sono confermate le vari disposizioni vigenti,
compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D e le basi imponibili di IMU-TASI grazie al richiamo ai
moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base
imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati
inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari concessi in
comodato a parenti in linea retta secondo le condizioni previste. Parimenti,
sono disciplinati i casi di esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali
modifiche rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.
Per quanto riguarda l'aliquota di base per ciascuna
categoria di immobili questa è costituita dalla somma
delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi
dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior
rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è
costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1%).
*esenti dal 2022
Attenzione va però prestato al fatto che il carico fiscale
sugli immobili non dipende però dall'applicazione dell'aliquota di base ma
dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti
dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni. In tal senso si prevede una
completa manovrabilità al ribasso con la facoltà per i comuni di azzerare
l'aliquota e una manovrabilità al rialzo identica a quella vigente.
Tra le altre principali modifiche segnaliamo:
la riduzione dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad
uso strumentale,
l'aumento dal 2020 della deducibilità dell'imposta dal
reddito d'impresa, che sarà interamente deducibile dal 2022,
la cancellazione dell'esenzione per i pensionati all'estero.
Fonte: Fisco e Tasse
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